REVENGE PORN

La Legge n. 69 del 19 luglio 2019, meglio conosciuta come “codice rosso”, ha apportato diverse modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e ad altre disposizioni, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Tra le novità previste dal Legislatore vi è l’introduzione di un nuovo reato, punito dall’art. 612 ter c.p, che si configura in caso di diffusione di immagini o video sessualmente espliciti, senza il consenso della persona rappresentata, da parte di chiunque li abbia realizzati, sottratti, ricevuti o acquisiti. Tale condotta è stata definita con la locuzione anglosassone “revenge porn” oppure “revenge pornografhy” (vendetta porno) che mette ben in evidenza la correlazione tra l’intento vendicativo dell’autore e il materiale pornografico, oggetto di diffusione illecita. Infatti, solitamente, il reato viene commesso dagli ex fidanzati / mariti, lasciati o traditi, che pubblicano e condividono selfie, video, conversazioni di carattere sessuale, per vendicarsi distruggendo la reputazione e la dignità della vittima, con inevitabili ricadute sulla sua vita professionale e di relazione. I mezzi principali utilizzati da chi commette tale reato sono i “social network” e le applicazioni di messaggistica che consentono la diffusione rapida ed incontrollata delle immagini.
La denuncia – querela, per il reato in questione, può essere presentata entro il termine di sei mesi dal fatto. La condotta è punita con la relusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000. ad euro 15.000. Tuttavia, la pena è più grave se il reato viene commesso dal coniuge o, comunque, da chi è legato alla persona offesa da relazione affettiva.
E’ previsto, altresì, un trattamento sanzionatorio ancora più severo se la vittima si trova in condizioni di inferiorità fisica o psichica (disabilità) oppure qualora si tratti di donna in stato di gravidanza. In questi ultimi casi, inoltre, non è necessaria la denuncia – querela della persona offesa ma si procede d’ufficio.
Trattasi di un reato particolarmente odioso in quanto lede l’intimità personale della vittima, con conseguenze psicologiche devastanti quali stress emotivo e depressione. Ciò appare particolarmente grave se si considera che le persone offese sono, frequentemente, minorenni che praticano il sexting, ovvero inviano ai partner foto e video personali, sessualmente espliciti, sicuri del rapporto fiduciario ed erroneamente convinti che il materiale rimarrà privato.
Per cercare di limitare le conseguenze derivanti dal revenge porn, nel 2021, a tutela dei più giovani, è stato introdotto l’art. 144 bis all’interno del “codice in materia di protezione dei dati personali” che prevede che “chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video, a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, senza il suo consenso, in violazione dell’art. 612 ter del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo al Garante”. Quest’ultimo deve intervenire entro 48 ore dalla richiesta predisponendo le indagini necessarie. Di seguito, il Garante può adoperarsi per impedire la pubblicazione e la circolazione del materiale segnalato.
Si precisa che, quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
Si resta a disposizione dei nostri lettori per ulteriori chiarimenti o per eventuali interventi.
Avv. Mafalda Sorrentino
Avv. Claudia Ciorra